Il D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti) ha ridisegnato soglie e procedure per l’affidamento diretto nella PA. Con l’aggiornamento 2026, i responsabili acquisti devono conoscere con precisione quando possono procedere senza gara e come documentare correttamente l’operazione.
Vuoi una panoramica di tutte le regole cambiate quest’anno? Leggi Acquisti PA 2026: nuove soglie UE, CIG e cosa cambia su MEPA.
Cos’è l’affidamento diretto
L’affidamento diretto è la procedura che permette alla stazione appaltante di affidare un contratto a un operatore economico scelto direttamente, senza pubblicazione di bando né confronto competitivo formale. È lo strumento più agile per acquisti di importo contenuto.
Le soglie aggiornate per il 2026
Secondo il D.Lgs. 36/2023 e le successive modificazioni:
- Forniture e servizi: affidamento diretto sotto € 140.000 (al netto IVA)
- Lavori: affidamento diretto sotto € 150.000
- Servizi di ingegneria e architettura: affidamento diretto sotto € 140.000
Tra € 140.000 e la soglia comunitaria si usa la procedura negoziata senza bando, con invito ad almeno 5 operatori economici, ove esistenti. Dal 1° gennaio 2026 la soglia comunitaria per forniture e servizi è di € 216.000 per gli enti locali e le altre amministrazioni sub-centrali, e di € 140.000 per le amministrazioni centrali (Regolamento delegato UE 2025/2152). Sopra soglia si applicano le procedure europee.
Quando si può usare l’affidamento diretto
Oltre al rispetto della soglia, l’affidamento diretto richiede:
- Motivazione della scelta del fornitore (es. prezzi di mercato verificati, specializzazione, unicità)
- Verifica dei requisiti di ordine generale dell’operatore economico (casellario ANAC)
- Rispetto del principio di rotazione (derogabile per affidamenti inferiori a € 5.000)
- CIG (Codice Identificativo Gara), obbligatorio per ogni affidamento a prescindere dall’importo
Procedura passo per passo
- Determina a contrarre: atto con cui il dirigente autorizza la spesa, motiva la scelta e individua il fornitore
- Richiesta preventivo: non obbligatoria per legge; uno o più preventivi scritti aiutano a documentare la congruità del prezzo (spesso 2–3)
- Verifica fornitore: ANAC, Agenzia delle Entrate (regolarità fiscale), DURC se applicabile
- Affidamento: lettera di affidamento o ODA su MEPA
- CIG e trasparenza: il CIG si acquisisce tramite una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (come il MEPA), che trasmette i dati dell’affidamento ad ANAC
- Liquidazione: verifica merce/servizio, attestazione regolare esecuzione, ordinativo di pagamento
Affidamento diretto sotto € 5.000: serve il MEPA?
L’obbligo di ricorrere al MEPA o ad altri mercati elettronici (art. 1, comma 450, Legge 296/2006) scatta per gli acquisti di beni e servizi da € 5.000 fino alla soglia comunitaria. Sotto € 5.000 questo obbligo generale cade. Per beni e servizi informatici e di connettività resta però l’obbligo di usare gli strumenti di Consip o dei soggetti aggregatori, MEPA incluso, a qualsiasi importo (art. 1, comma 512, Legge 208/2015), salvo deroghe motivate (comma 516). Restano inoltre alcuni obblighi:
- CIG sempre obbligatorio: va acquisito anche per importi minimi, tramite una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata. Per gli affidamenti sotto € 5.000 ANAC consente, in caso di difficoltà, anche l’uso dell’interfaccia web della Piattaforma Contratti Pubblici.
- Tracciabilità dei pagamenti: il CIG va indicato nella fattura e nel pagamento (Legge 136/2010).
- Motivazione e congruità del prezzo: la determina deve spiegare la scelta del fornitore anche per piccoli importi.
- Divieto di frazionamento: non si può dividere un acquisto unico in più ordini per restare sotto € 5.000.
Anche sotto € 5.000 l’ODA su MEPA resta spesso la soluzione più comoda: prezzo pubblicato e ordine tracciato sulla piattaforma.
Affidamento diretto su MEPA: come funziona
Sotto € 140.000 l’ODA su MEPA viene di norma inquadrato come affidamento diretto. La piattaforma tiene traccia dell’ordine, ma restano a carico dell’ente la determina, la motivazione, la congruità del prezzo, la rotazione e il controllo dei requisiti del fornitore.
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Errori comuni da evitare
- Frazionamento artificioso degli acquisti per restare sotto soglia (illecito, sanzionato dall’ANAC)
- Omessa rotazione dei fornitori per acquisti ricorrenti dello stesso tipo
- Mancata richiesta del CIG, anche per acquisti di piccolo importo
- Determina generica senza motivazione specifica del fornitore scelto
Domande frequenti
Qual è la soglia per l’affidamento diretto nel 2026?
Per forniture e servizi l’affidamento diretto è ammesso sotto € 140.000 al netto IVA, per i lavori sotto € 150.000 (art. 50 del D.Lgs. 36/2023). Sopra queste cifre si usa la procedura negoziata; dal 2026 la soglia comunitaria per forniture e servizi è € 216.000 per enti locali ed € 140.000 per amministrazioni centrali, oltre la quale si applicano le procedure europee.
È obbligatorio richiedere più preventivi per l’affidamento diretto?
No: l’art. 50 consente l’affidamento diretto anche senza consultare più operatori. Acquisire 2-3 preventivi resta utile per documentare la congruità del prezzo, che l’ente deve valutare e motivare anche quando acquista con ODA su MEPA.
Cosa si intende per principio di rotazione negli affidamenti diretti PA?
Il principio di rotazione (art. 49 del D.Lgs. 36/2023) vieta, di regola, di affidare al contraente uscente due commesse consecutive nello stesso settore merceologico. Si può derogare per gli affidamenti diretti sotto € 5.000 e, in casi motivati e a determinate condizioni, anche sopra.
L’acquisto su MEPA è equivalente all’affidamento diretto?
Di norma sì, sotto € 140.000: molte amministrazioni inquadrano l’ODA come affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023. Il MEPA però è solo lo strumento: restano a carico dell’ente la decisione di contrarre, la motivazione della scelta, la congruità del prezzo, la rotazione e il controllo dei requisiti del fornitore.